Sostituzione/Installazione Tende da Sole/Pergole 

Ma come funziona la detrazione fiscale del 50% ?

In cosa consiste il cosiddetto Ecobonus (o Bonus Energia)?

 

I benefici fiscali per le opere di risanamento energetico degli edifici esistenti sono stati istituiti con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e sempre prorogati negli anni successivi. La Legge di bilancio, con la finalità di stimolare gli interventi volti al contenimento dei consumi energetici, ha prorogato e in parte modificato i benefici fiscali fino al 31 dicembre 2018, sia per gli interventi sulla singola unità immobiliare sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomìni, confermando le schermature solari tra gli interventi ammessi alla detrazione. Le schermature solari (come le tende da sole prodotte da Tende Sole Brescia .NET) sono state individuate come efficace soluzione per limitare il surriscaldamento degli ambienti. L’agevolazione fiscale riconosce quindi il fondamentale contributo che questi dispositivi tecnologici offrono al risparmio energetico estivo dei nostri edifici, contenendone la temperatura interna. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 50% delle spese sostenute per migliorare la prestazione energetica degli edifici. In alcuni casi – come per le opere di isolamento termico, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria – l’aliquota di detrazione fiscale si attesta al 65%. Possono essere detratti sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, sia per le prestazioni professionali eventualmente necessarie. La detrazione è obbligatoriamente da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

Chi puó usufruirne

Ma come funziona la detrazione fiscale del 50% ?

In cosa consiste il cosiddetto Ecobonus (o Bonus Energia)?

 

Tra le persone fisiche che hanno sostenuto le spese, possono fruire della detrazione fiscale:

– i titolari di un diritto reale sull’immobile;

– i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni;

– gli inquilini;

– i familiari fino al terzo grado, conviventi con il possessore;

– chi detiene l’immobile in comodato.

Quali requisiti deve possedere l’edificio?

Un edificio, di qualunque categoria catastale sia, per fruire delle detrazioni deve essere esistente, in regola con il pagamento di eventuali tributi, oltre a essere già dotato di impianto di riscaldamento (requisito non richiesto in caso di installazione di schermature solari o di pannelli solari per la produzione di acqua calda). Nella definizione di impianto termico non rientrano le stufe, i caminetti e gli apparecchi localizzati a meno che siano di tipo fisso e che la somma delle loro potenze termiche nominali al focolare sia maggiore o uguale a 5 kW.

Quali sono gli adempimenti per accedere al beneficio fiscale?

La richiesta di detrazione dev’essere inviata telematicamente tramite il portale dell’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo, dichiarazione di conformità, ecc.), indipendentemente dalla data di effettuazione dei pagamenti. Per fruire dell’agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. Inoltre, dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora i lavori proseguano oltre il periodo di imposta.

Qual è il tetto massimo di spesa detraibile?

La detrazione, inserita nella dichiarazione dei redditi (fino al raggiungimento della capienza fiscale del contribuente), non può superare il limite massimo previsto, che varia da 30mila a 100mila euro (inclusa IVA e per unità immobiliare), a seconda del tipo di intervento eseguito, tenendo conto di eventuali interventi precedentemente effettuati e appartenenti alla medesima categoria. L’ammontare complessivo della spesa è da suddividere tra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. Per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione è riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compone l’edificio. Si fa notare che per le detrazioni sul risparmio energetico, diversamente da quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto un limite di importo detraibile, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile.

Quali sono le novità per i condomìni?

La Legge di Bilancio 2018 conferma l’importante opportunità dedicata alla riqualificazione dei condomìni. Il provvedimento concede ancora per 4 anni la facoltà di detrarre fino al 75% delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità che li compongono. La detrazione, da suddividere in 10 rate annuali, spetta fino a un massimo di 40.000 euro moltiplicato per ogni unità immobiliare dello stabile. Il bonus, utilizzabile per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 fino al 31.12.2021, è proporzionato in base all’entità dei lavori e alle prestazioni energetiche raggiunte. Qualora l’intervento interessi almeno il 25% dell’involucro disperdente dell’edificio la detrazione si esercita al 70% delle spese effettuate. La quota delle spese detraibili sale al 75% nel caso in cui i lavori eseguiti certifichino un importante miglioramento del fabbisogno energetico invernale ed estivo (DM 26 giugno 2015). La richiesta di detrazione fiscale presso l’Enea è di facile accessibilità e non sono richieste analisi energetiche preventive. Inoltre, dal 1° gennaio 2018, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, qualora siano contemporaneamente finalizzati a garantire sicurezza sismica e a diminuire il fabbisogno energetico, sono incentivati con super bonus graduali a seconda degli obiettivi raggiunti. Se le opere determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, la detrazione sarà dell’80%. Se il miglioramento riguarda due classi, allora la detrazione sale all’85%. L’ammontare delle spese di questa misura che unisce ecobonus e sismabonus è pari a 136.000 euro per ognuna delle unità immobiliari del condominio. Il riferimento per la valutazione della riduzione della vulnerabilità è il decreto per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni (DM 65 del 7 marzo 2017). L’Agenzia delle Entrate ha definito, con il provvedimento n. 165110/2017, le nuove modalità per la cessione credito. Ogni beneficiario può infatti decidere, indipendentemente dalle scelte dei suoi vicini, se cedere la propria quota di detrazione alle imprese che hanno effettuato i lavori – ma anche alle banche o ad altri soggetti privati – oppure se utilizzarla per ridurre il proprio esborso fiscale nei 10 anni successivi ai lavori di riqualificazione intrapresi. Con 150 milioni di euro, il fondo per l’eco-prestito garantirà i mutui sottoscritti per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili.

Come si devono effettuare i pagamenti?

Le persone fisiche, destinatarie dell’incentivo, devono saldare le fatture relative alle spese sostenute (su cui non è più necessario indicare separatamente il costo della manodopera), entro l’attuale termine del beneficio fiscale (31 dicembre 2018), mediante apposito bonifico bancario, su cui sarà operata una ritenuta d’acconto dell’8% direttamente dall’istituto bancario.

Qual è l’aliquota IVA applicabile?

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria l’IVA è ridotta al 10%. Se l’appaltatore fornisce “beni di valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica a tali prodotti solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi). Tra i beni di valore significativo compaiono, tra gli altri, gli infissi e le caldaie. Se ad esempio una caldaia a condensazione costasse 2.000 euro e l’installazione 500 euro, l’IVA sarà applicata al 10% su 1.000 euro e al 22% sui restanti 1.500 euro. L’IVA è detraibile dalle spese sostenute solo per le persone fisiche, ovviamente non per le società.

Quali sono le prospettive per le detrazioni fiscali nei prossimi anni?

In mancanza di una proroga alla legge di Stabilità, dal 1° gennaio 2019 l’aliquota per il bonus fiscale si ridurrà bruscamente al 36%. Conviene quindi effettuare entro quest’anno le spese di riqualificazione energetica del proprio immobile sfruttando, come hanno già fatto molte migliaia di famiglie italiane, la più generosa e lungimirante normativa di agevolazione fiscale in Europa.

Quali novità sono previste dal 2018 per la ristrutturazione degli alberghi?

Fino al 2020 anche le strutture ricettive (alberghi, hotel, agriturismi, centri termali e campeggi) potranno detrarre il 65% delle spese sostenute (fino a 200.000 euro) per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica dei propri immobili. Lo raccontiamo in questo articolo.

Acquisto e posa schermature solari

L’incentivo fiscale nella misura del 50% spetta per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, dotate ove previsto di marcatura CE, così come definite nell’allegato M al D.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, poi sostituito dall’allegato B del Decreto datato 26 giugno 2009. La detrazione fiscale è valida sia per le nuove installazioni sia per la sostituzione di dispositivi esistenti. Si tratta di sistemi mobili che proteggono le superfici vetrate dall’irraggiamento solare. Le schermature solari, per beneficare dell’agevolazione fiscale, possono essere integrate al serramento oppure applicate – purché in modo solidale con l’edificio – all’esterno o in aggetto. Per le chiusure oscuranti (persiane e avvolgibili) sono ammessi tutti gli orientamenti, mentre per le schermature solari (tende da sole e frangisole) vengono escluse quelle con orientamento nord. I dispositivi ammessi alla detrazione devono rispettare le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. Le norme citate non prevedono determinati requisiti di prestazione energetica, quindi tutti i prodotti che rientrano nella definizione di schermature solari beneficiano della detrazione fiscale, come per esempio le tende alla veneziana, tapparelle, persiane a battente, alla veneziana o a soffietto, tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo, verticali, oppure per lucernari e finestre su tetto. Le zanzariere non sono detraibili (benché elencate nella normativa EN13561). Abbiamo avuto conferma di ciò dopo aver interpellato direttamente l’Enea, l’ente preposto al coordinamento tecnico della gestione delle detrazioni fiscali. Sono esclusi anche i gazebo, visto che il requisito primario è che la struttura sia aderente all’involucro edilizio. Per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari non è necessaria la presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), né l’asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri la conformità ai requisiti tecnici richiesti. La scheda informativa del portale ENEA, che compare tra gli interventi relativi all’involucro degli edifici (comma 345), può essere compilata e trasmessa direttamente dal richiedente. È prevista l’indicazione: della tipologia di schermatura (persiana, avvolgibile, tenda o altro); dell’installazione (interna o esterna), della superficie, sia della schermatura, sia della finestra protetta; dell’esposizione rispetto ai punti cardinali; della classe di schermatura (il fattore solare gtot, calcolato secondo la UNI EN 14501:2006, prevede un giudizio decisamente minimo per la classe 0 fino a un giudizio ottimo per la quarta classe); della provenienza del calcolo del fattore solare gtot; del materiale utilizzato (tessuto, legno, plastica, PVC, metallo, misto o altro); del meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito o fisso) e della superficie della schermatura azionata dal meccanismo stesso. L’indicazione del costo totale per la fornitura e la posa delle schermature solari deve includere le eventuali spese professionali sostenute. Nel campo relativo al risparmio energetico stimato, qualora non sia presente un impianto di raffrescamento dell’aria, occorrerà inserire il valore “0” (si veda la FAQ n. 47 pubblicata l’11 novembre 2016 da Enea). La fattura emessa dal rivenditore dovrebbe riportare la seguente dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”. L’importo massimo detraibile è pari a 60.000 euro, che corrisponde a una spesa di 120.000,00 euro.

Acquisto e posa serramenti

L’incentivo fiscale nella misura del 50% spetta per l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati. Per i serramenti esterni o rivolti verso locali freddi (incluse le porte di ingresso), l’intervento deve configurarsi come la sostituzione di elementi già esistenti e non come una nuova installazione. Anche le spese sostenute per l’installazione dei cassonetti solidali con l’infisso, come i monoblocchi termoisolanti di Pronema, capaci di migliorare le prestazioni energetiche ed acustiche del vano finestra, possono essere portate in detrazione contemporaneamente alla sostituzione dei serramenti (o dei soli vetri). La detrazione spetta anche per la sostituzione di scuri, persiane, avvolgibili, o cassonetti (se solidali con l’infisso), purché tali interventi avvengano simultaneamente alla sostituzione degli infissi (o dei soli vetri). La spesa è agevolabile dimostrando che a seguito degli interventi gli indici di trasmittanza termica risultano inferiori ai limiti fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010. Per i serramenti non è richiesta la presentazione dell’APE ma è necessario ottenere la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei requisiti di trasmittanza richiesti. L’importo massimo detraibile è pari a 60.000 euro, che corrisponde a una spesa di 120.000 euro.